Art. 77 
 
      Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile 
 
  1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in  materia  di
cose mobili assolutamente  impignorabili,  dopo  il  numero  6)  sono
aggiunti i seguenti: 
  «6-bis) gli animali di affezione o da compagnia  tenuti  presso  la
casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini
produttivi, alimentari o commerciali; 
  6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici  o  di  assistenza
del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». 
 
          Note all'art. 77: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  514  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 514. Cose mobili assolutamente  impignorabili.  -
          Oltre  alle  cose  dichiarate  impignorabili  da   speciali
          disposizioni di legge, non si possono pignorare: 
              1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del
          culto; 
              2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti,
          i tavoli per la consumazione  dei  pasti  con  le  relative
          sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,
          le stufe  ed  i  fornelli  di  cucina  anche  se  a  gas  o
          elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e  di  cucina
          unitamente ad un mobile  idoneo  a  contenerli,  in  quanto
          indispensabili  al  debitore  ed  alle  persone  della  sua
          famiglia  con  lui  conviventi;  sono  tuttavia  esclusi  i
          mobili, meno i letti di rilevante valore  economico,  anche
          per accertato pregio artistico o di antiquariato; 
              3. i commestibili e i  combustibili  necessari  per  un
          mese al mantenimento del debitore  e  delle  altre  persone
          indicate nel numero precedente; 
              4. 
              5. le armi e gli oggetti che il debitore  ha  l'obbligo
          di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 
              6. le decorazioni al valore, le lettere, i  registri  e
          in genere gli scritti di famiglia, nonche'  i  manoscritti,
          salvo che formino parte di una collezione; 
              6-bis) gli animali di affezione o da  compagnia  tenuti
          presso la casa del debitore o  negli  altri  luoghi  a  lui
          appartenenti,   senza   fini   produttivi,   alimentari   o
          commerciali; 
              6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici  o  di
          assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o  dei
          figli."