Art. 77 
 
 
                   (Commissione di aggiudicazione) 
 
  1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti  o  di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata  sulla  base
del miglior rapporto qualita'/prezzo la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico e' affidata  ad  una  commissione
giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore   cui
afferisce l'oggetto del contratto. 
  2. La commissione e' costituta da un numero dispari di  commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e  puo'
lavorare a distanza con procedure telematiche  che  salvaguardino  la
riservatezza delle comunicazioni. 
  3. I commissari sono  scelti  fra  gli  esperti  iscritti  all'Albo
istituito presso l'ANAC  di  cui  all'articolo  78  e,  nel  caso  di
procedure di aggiudicazione  svolte  da  CONSIP  S.p.a,  INVITALIA  -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo
d'impresa  S.p.a.  e  dai  soggetti  aggregatori  regionali  di   cui
all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti
iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo,  non  appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in  numero
sufficiente,  anche  tra  gli  esperti  della  sezione  speciale  che
prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se  il
numero risulti ancora  insufficiente,  ricorrendo  anche  agli  altri
esperti iscritti all'Albo al di fuori della  sezione  speciale.  Essi
sono  individuati  dalle  stazioni   appaltanti   mediante   pubblico
sorteggio da una lista  di  candidati  costituita  da  un  numero  di
nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare
e comunque nel rispetto del principio di  rotazione.  Tale  lista  e'
comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante,  entro  cinque  giorni
dalla richiesta della stazione  appaltante.  La  stazione  appaltante
puo', in caso di affidamento di contratti di importo  inferiore  alle
soglie di cui  all'articolo  35  o  per  quelli  che  non  presentano
particolare complessita', nominare componenti interni  alla  stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate
di  non  particolare  complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. 
  4. I  commissari  non  devono  aver  svolto  ne'  possono  svolgere
alcun'altra   funzione   o   incarico   tecnico   o    amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 
  5.  Coloro  che,  nel  biennio  antecedente   all'indizione   della
procedura di aggiudicazione,  hanno  ricoperto  cariche  di  pubblico
amministratore, non possono essere  nominati  commissari  giudicatori
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni  presso  le
quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 
  6. Si applicano ai commissari  e  ai  segretari  delle  commissioni
l'articolo  35-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.
165,l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonche'  l'articolo
42 del presente codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi
di commissario coloro che, in qualita' di  membri  delle  commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave  accertati  in
sede giurisdizionale con sentenza non  sospesa,  all'approvazione  di
atti dichiarati illegittimi. 
  7. La nomina dei commissari e  la  costituzione  della  commissione
devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   la
presentazione delle offerte. 
  8. Il Presidente  della  commissione  giudicatrice  e'  individuato
dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. 
  9.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,   i   commissari
dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  l'inesistenza  delle  cause  di
incompatibilita' e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. 
  10. Le spese relative alla commissione  sono  inserite  nel  quadro
economico dell'intervento tra le somme a disposizione della  stazione
appaltante. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo  e  il
compenso  massimo  per  i  commissari  i  dipendenti  pubblici   sono
gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun  compenso,
se appartenenti alla stazione appaltante. 
  11. In caso di rinnovo del  procedimento  di  gara,  a  seguito  di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da  un  vizio  nella
composizione della commissione. 
  12. Fino alla adozione della disciplina in  materia  di  iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione  continua  ad  essere
nominata  dall'organo  della  stazione   appaltante   competente   ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,  secondo
regole di competenza e  trasparenza  preventivamente  individuate  da
ciascuna stazione appaltante. 
  13.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alle  procedure   di
aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli
enti  aggiudicatori  che  non  siano  amministrazioni  aggiudicatrici
quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115  a
121. 
 
          Note all'art. 77 
              - Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  23  giugno  2014,  n.  89  (Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe  al  Governo
          per il completamento della revisione  della  struttura  del
          bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina  per
          la gestione del bilancio e il potenziamento della  funzione
          del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di  un  testo
          unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria): 
              "Art. 9 (Acquisizione  di  beni  e  servizi  attraverso
          soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) 
              1.  Nell'ambito  dell'Anagrafe  unica  delle   stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture, e' istituito, senza maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori
          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  1  che
          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 richiedono all'Autorita'  l'iscrizione  all'elenco  dei
          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al
          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti
          territoriali  di  competenza,   le   convenzioni   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, e successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di
          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide
          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le
          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per
          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'
          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di
          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e
          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,
          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della
          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il
          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono
          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
              3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449, 450 e 455, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  all'articolo  1,  comma  7,  all'articolo  4,   comma
          3-quater e  all'articolo  15,  comma  13,  lettera  d)  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentita
          l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31  dicembre
          di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
          aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
          ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
          e di servizi nonche' le soglie al superamento  delle  quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli
          enti locali di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,   nonche'   loro   consorzi   e
          associazioni, e gli enti del servizio  sanitario  nazionale
          ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
          di cui ai commi 1 e 2 per  lo  svolgimento  delle  relative
          procedure. Per le categorie di beni e  servizi  individuate
          dal decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'
          nazionale   anticorruzione   non   rilascia    il    codice
          identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che,  in
          violazione degli adempimenti previsti dal  presente  comma,
          non  ricorrano  a  Consip  S.p.A.  o  ad   altro   soggetto
          aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma  sono,
          altresi', individuate le relative modalita' di attuazione. 
              4.  Il  comma  3-bis  dell'articolo  33   del   decreto
          legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "3-bis. I Comuni non capoluogo di  provincia  procedono
          all'acquisizione di  lavori,  beni  e  servizi  nell'ambito
          delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove  esistenti,  ovvero
          costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i  comuni
          medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici  anche  delle
          province, ovvero ricorrendo ad un  soggetto  aggregatore  o
          alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,  n.  56.
          In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni  e
          servizi attraverso gli strumenti  elettronici  di  acquisto
          gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
          riferimento. L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e  forniture  non  rilascia  il
          codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
          provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni  e
          servizi  in  violazione  degli  adempimenti  previsti   dal
          presente comma.". 
              4-bis. Al comma 1, lettera  n),  dell'articolo  83  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, dopo le parole: "la sicurezza  di  approvvigionamento"
          sono aggiunte le seguenti: "e l'origine produttiva". 
              5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica attraverso la razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni e di servizi, le  regioni  costituiscono
          ovvero designano,  entro  il  31  dicembre  2014,  ove  non
          esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto  previsto
          al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
          aggregatori presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
          essere superiore a 35. 
              6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
          restando la facolta' per le regioni di costituire  centrali
          di committenza anche unitamente ad  altre  regioni  secondo
          quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    apposite
          convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti  sulla
          cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'  di  centrale  di
          committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
          e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  11  e
          17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n  111,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,   a
          partire dal 1°  ottobre  2014,  attraverso  la  banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
          del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce,
          tenendo anche conto della dinamica dei prezzi  dei  diversi
          beni   e   servizi,    alle    amministrazioni    pubbliche
          un'elaborazione dei prezzi di riferimento  alle  condizioni
          di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli  di
          maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della
          pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
          web  i   prezzi   unitari   corrisposti   dalle   pubbliche
          amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.  I
          prezzi di riferimento  pubblicati  dall'Autorita'  e  dalla
          stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni  anno,  sono
          utilizzati    per    la    programmazione    dell'attivita'
          contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
          prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
          gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in  tutti  i
          casi in cui non e' presente una  convenzione  stipulata  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1999,  n.  488,  in  ambito  nazionale  ovvero  nell'ambito
          territoriale  di  riferimento.  I  contratti  stipulati  in
          violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
              8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
          prezzi di riferimento e' effettuata  sulla  base  dei  dati
          rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno  effettuato  i
          maggiori volumi di acquisto, come  risultanti  dalla  banca
          dati nazionale dei contratti pubblici. 
              8-bis.    Nell'ottica    della    semplificazione     e
          dell'efficientamento  dell'attuazione  dei   programmi   di
          sviluppo cofinanziati con  fondi  dell'Unione  europea,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
          S.p.A., nella sua qualita' di centrale  di  committenza  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
          aprile  2006,   n.   163,   sulla   base   di   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  per  lo  svolgimento  di
          procedure di gara finalizzate  all'acquisizione,  da  parte
          delle  autorita'  di  gestione,  certificazione   e   audit
          istituite presso le singole  amministrazioni  titolari  dei
          programmi di sviluppo cofinanziati  con  fondi  dell'Unione
          europea, di beni e  di  servizi  strumentali  all'esercizio
          delle relative funzioni. 
              9.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli
          interventi  di  razionalizzazione  della   spesa   mediante
          aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
          comma 3,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per
          l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e   di   servizi
          destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai
          soggetti aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  la
          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  20
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Con
          decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
          di cui al precedente periodo. 
              10. Le entrate derivanti dal riversamento  al  bilancio
          dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014
          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,
          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture
          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento
          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del
          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle
          Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo  4,  comma
          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
          personale e dei servizi.". 
              - Si riporta l'articolo 35-bis del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "Articolo  35-bis  (Prevenzione  del   fenomeno   della
          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle
          assegnazioni agli uffici) 
              1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
          non passata in giudicato, per i reati previsti nel  capo  I
          del titolo II del libro secondo del codice penale: 
              a)  non  possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
              b) non possono essere  assegnati,  anche  con  funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
              c) non possono fare  parte  delle  commissioni  per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
              2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
          e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
          e la nomina dei relativi segretari.". 
              - Si riporta l'articolo  51  del  Codice  di  procedura
          civile: 
              "51 (Astensione del giudice) 
              Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
              1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente  su
          identica questione di diritto; 
              2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'  convivente
          o commensale abituale di una delle parti o  di  alcuno  dei
          difensori; 
              3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
          inimicizia o rapporti di credito o  debito  con  una  delle
          parti o alcuno dei suoi difensori; 
              4) se ha dato consiglio  o  prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
              5) se e' tutore, curatore, amministratore di  sostegno,
          procuratore, agente o datore di lavoro di una delle  parti;
          se, inoltre, e' amministratore o gerente  di  un  ente,  di
          un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,  di
          una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.". 
              - Si riporta l'articolo 47 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa (Testo A): 
              "Articolo 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto
          di notorieta') 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".