Art. 77 Impedimenti all'attivita' degli agenti preposti alla vigilanza 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 67 ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.