Art. 77 
 
 
Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto  legislativo  18  aprile
                             2016, n. 50 
 
  1. Dopo l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, e' inserito il seguente: 
  "Art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento
relativi  agli  acconti).  -  1.  Il  termine  per  l'emissione   dei
certificati di pagamento relativi agli acconti del  corrispettivo  di
appalto  non  puo'  superare  i  quarantacinque   giorni   decorrenti
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
  2.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo
nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del  contratto.
Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille
dell'ammontare  netto  contrattuale  da  determinare   in   relazione
all'entita'  delle  conseguenze  legate  al  ritardo  e  non  possono
comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto
ammontare netto contrattuale. 
  3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di  conformita'
il responsabile unico del procedimento  rilascia  il  certificato  di
pagamento   ai   fini   dell'emissione   della   fattura   da   parte
dell'appaltatore. Il  certificato  di  pagamento  e'  rilasciato  nei
termini di cui all'articolo  4,  commi  2,  3,  4  e  5  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione  di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,
del codice civile.". 
 
          Note all'art. 77: 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  l'articolo  4
          del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231  (Attuazione
          della direttiva 2000/35/CE relativa  alla  lotta  contro  i
          ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): 
              "Art. 4. (Termini di pagamento).  -  1.  Gli  interessi
          moratori   decorrono,   senza   che   sia   necessaria   la
          costituzione in mora, dal giorno successivo  alla  scadenza
          del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
                a) trenta giorni dalla data di ricevimento  da  parte
          del debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento
          di  contenuto  equivalente.   Non   hanno   effetto   sulla
          decorrenza del  termine  le  richieste  di  integrazione  o
          modifica  formali  della  fattura  o  di  altra   richiesta
          equivalente di pagamento; 
                b) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla data di prestazione dei servizi,  quando  non
          e' certa la data  di  ricevimento  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento; 
                c) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla prestazione dei servizi, quando  la  data  in
          cui  il  debitore  riceve  la  fattura   o   la   richiesta
          equivalente  di  pagamento  e'  anteriore  a   quella   del
          ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
                d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
                a) per  le  imprese  pubbliche  che  sono  tenute  al
          rispetto dei requisiti di trasparenza  di  cui  al  decreto
          legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
                b) per gli enti pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti.".