Art. 77 
 
 
                       Titoli di solidarieta' 
 
  1. Al fine di  favorire  il  finanziamento  ed  il  sostegno  delle
attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo  settore
non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro
di cui all'articolo  45,  gli  istituti  di  credito  autorizzati  ad
operare in Italia, in osservanza delle  previsioni  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  di  seguito  «emittenti»  o,
singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici  «titoli  di
solidarieta'»,  di  seguito  «titoli»,  su  cui  gli  emittenti   non
applicano le commissioni di collocamento. 
  2. I titoli sono  obbligazioni  ed  altri  titoli  di  debito,  non
subordinati, non convertibili e non scambiabili, e  non  conferiscono
il diritto di sottoscrivere  o  acquisire  altri  tipi  di  strumenti
finanziari e non sono collegati ad uno  strumento  derivato,  nonche'
certificati  di  deposito  consistenti  in  titoli  individuali   non
negoziati nel mercato monetario. 
  3. Per le obbligazioni e per gli altri  titoli  di  debito  restano
ferme le disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e  relative  disposizioni  attuative.  Per  i  certificati  di
deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel  mercato
monetario restano ferme le disposizioni  in  materia  di  trasparenza
bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al  comma  3
hanno scadenza non inferiore a 36  mesi,  possono  essere  nominativi
ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicita' almeno
annuale, in misura almeno pari al maggiore tra  il  tasso  rendimento
lordo  annuo  di   obbligazioni   dell'emittente,   aventi   analoghe
caratteristiche e durata, collocate nel trimestre  solare  precedente
la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo  annuo
dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli.  I
certificati di  deposito  di  cui  al  comma  3  hanno  scadenza  non
inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicita'  almeno
annuale, in misura almeno pari al maggiore tra  il  tasso  rendimento
lordo  annuo  di  certificati  di  deposito  dell'emittente,   aventi
analoghe  caratteristiche  e  durata,  emessi  nel  trimestre  solare
precedente la data di emissione dei titoli e il tasso  di  rendimento
lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua  similare  a  quella
dei titoli.  Gli  emittenti  possono  applicare  un  tasso  inferiore
rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati,  a
condizione che si riduca corrispondentemente il  tasso  di  interesse
applicato sulle correlate  operazioni  di  finanziamento  secondo  le
modalita' indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. 
  5. Gli emittenti possono erogare,  a  titolo  di  liberalita',  una
somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno
o piu' enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il  sostegno  di
attivita' di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli  emittenti
sulla base di un progetto predisposto dagli  enti  destinatari  della
liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60  per  cento
del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta  di
cui al comma 10. 
  6. Gli emittenti, tenuto conto  delle  richieste  di  finanziamento
pervenute dagli enti del  Terzo  settore  e  compatibilmente  con  le
esigenze di  rispetto  delle  regole  di  sana  e  prudente  gestione
bancaria,  devono  destinare  una  somma  pari  all'intera   raccolta
effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale
erogazione liberale di cui al comma 5, ad  impieghi  a  favore  degli
enti del Terzo settore di cui al comma 1,  per  il  finanziamento  di
iniziative di cui all'articolo 5. 
  7. Salvo quanto previsto al comma 5, il  rispetto  da  parte  degli
emittenti della previsione di cui al comma 6 e' condizione necessaria
per l'applicazione dei commi da 8 a 13. 
  8. I titoli di solidarieta' non rilevano ai fini del computo  delle
contribuzioni dovute dai soggetti  sottoposti  alla  vigilanza  della
CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  9.  Gli  interessi,  i  premi  ed  ogni  altro  provento   di   cui
all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e
i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del
medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale
previsto  per  i  medesimi  redditi  relativi  a  titoli   ed   altre
obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. 
  10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al  50
per cento delle erogazioni liberali in  danaro  di  cui  al  comma  5
effettuate a favore  degli  enti  del  Terzo  settore.  Tale  credito
d'imposta  non  e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni   tributarie
previste con riferimento alle erogazioni  liberali,  e'  utilizzabile
tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.  Al
credito d'imposta di cui al presente  articolo  non  si  applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  11.  I  titoli  non  rilevano  ai  fini  della  previsione  di  cui
all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo  ereditario
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.
346. 
  13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta
di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli,  di
cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I),  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro il 31 marzo di ogni  anno,  il  valore  delle
emissioni di Titoli effettuate nell'anno  precedente,  le  erogazioni
liberali impegnate a favore degli Enti  di  cui  al  comma  1  e  gli
importi  erogati  ai  sensi  del  comma  5  del   presente   articolo
specificando l'Ente beneficiario e  le  iniziative  sostenute  e  gli
importi impiegati di  cui  al  comma  6  specificando  le  iniziative
oggetto di finanziamento. 
  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di  cui
al presente articolo. 
 
          Note all'art. 77: 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  230  del  30
          settembre 1993, S.O. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O. 
              - Si riporta l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB).  -  1.  Nel
          quadro  dell'attivazione  di  un  processo   di   revisione
          dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale  per
          le societa' e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini  del  proprio
          autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del  tesoro
          entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere  dal  1995,
          il  fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio   successivo,
          nonche' la previsione  delle  entrate,  realizzabili  nello
          stesso  esercizio,  per  effetto  dell'applicazione   delle
          contribuzioni di cui al comma 3. 
              2. 
              3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
          comma 1, la CONSOB determina in  ciascun  anno  l'ammontare
          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.    Nella    determinazione    delle     predette
          contribuzioni la CONSOB adotta  criteri  di  parametrazione
          che tengono conto dei costi derivanti dal  complesso  delle
          attivita' svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria  di
          soggetti. 
              3-bis. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' esonerato, fino  all'emanazione
          del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della  legge
          6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di  cui  all'art.  21
          della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
          vigente relativi alle  comunicazioni  delle  partecipazioni
          societarie detenute indirettamente. 
              4. Le determinazioni della CONSOB di  cui  al  comma  3
          sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art.  1,
          nono  comma,  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,
          n. 216, e successive modificazioni. 
              5. Le contribuzioni di cui  al  comma  3  sono  versate
          direttamente alla CONSOB in deroga alla  legge  29  ottobre
          1984,  n.  720,  e  successive  modificazioni,  e   vengono
          iscritte  in  apposita  voce  del  relativo   bilancio   di
          previsione. 
              6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
          dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
          cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 4.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 302 del 31 dicembre 1986, S.O. 
              - Si riporta l'art.  67,  comma  1  lettera  c-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono  redditi  diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
              c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle  di  cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente.». 
              - Si riporta l'art. 31 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  601  (Disciplina  delle
          agevolazioni tributarie): 
              «Art. 31 (Interessi delle  obbligazioni  pubbliche).  -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dall'imposta locale sui redditi gli interessi,  i  premi  e
          gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei  buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e  delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
          l' esercizio diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio.». 
              - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo  n.
          241 del 1997, si veda nelle note all'art. 76. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 53,  della  legge  n.
          244 del 2007, si veda nelle note all'art. 62. 
              - Per il testo dell'art. 34  della  legge  n.  388  del
          2000, si veda nelle note all'art. 62. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 6-bis del decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 1 (Aiuto alla crescita economica (Ace)). - 6-bis.
          Per i soggetti diversi dalle  banche  e  dalle  imprese  di
          assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio
          non ha effetto fino  a  concorrenza  dell'incremento  delle
          consistenze dei titoli e  valori  mobiliari  diversi  dalle
          partecipazioni rispetto a quelli  risultanti  dal  bilancio
          relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.». 
              - Si  riporta  l'art.  9  del  decreto  legislativo  31
          ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e
          donazioni): 
              «Art. 9 (Attivo ereditario (Art. 8 D.P.R. n. 637/1972 -
          Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 5 legge n. 880/1986)). - 1.
          L'attivo ereditario e' costituito  da  tutti  i  beni  e  i
          diritti  che  formano   oggetto   della   successione,   ad
          esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli
          articoli 2, 3, 12 e 13. 
              2.  Si  considerano  compresi  nell'attivo   ereditario
          denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per
          cento  del  valore  globale  netto   imponibile   dell'asse
          ereditario anche se non  dichiarati  o  dichiarati  per  un
          importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a
          norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura
          civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. 
              3. Si  considera  mobilia  l'insieme  dei  beni  mobili
          destinati  all'uso  o   all'ornamento   delle   abitazioni,
          compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di  cui
          all'art. 13.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di   bollo)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
          1972, S.O. 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.