Art. 771.
(Donazione di beni futuri).
La donazione non puo' comprendere che i beni presenti del donante.
Se comprende beni futuri, e' nulla rispetto a questi, salvo che si
tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia un'universalita' di cose e il
donante ne conservi il godimento trattenendola presso di se', si
considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si
aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa
volonta'.