(CODICE CIVILE-art. 771)
                              Art. 771. 
 
                     (Donazione di beni futuri). 
 
  La donazione non puo' comprendere che i beni presenti del  donante.
Se comprende beni futuri, e' nulla rispetto a questi,  salvo  che  si
tratti di frutti non ancora separati. 
 
  Qualora oggetto della donazione sia un'universalita' di cose  e  il
donante ne conservi il godimento  trattenendola  presso  di  se',  si
considerano  comprese  nella  donazione  anche  le  cose  che  vi  si
aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti  una  diversa
volonta'.