Articolo 78 
         Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione 
 
   1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio  di
un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente  ha  avuto
conoscenza  che  il  bene  uscito  illecitamente  si  trova   in   un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore  o  detentore  a
qualsiasi titolo. 
   2. L'azione di restituzione si prescrive in  ogni  caso  entro  il
termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del  bene  dal
territorio dello Stato richiedente. 
   3. L'azione di restituzione non si prescrive per i  beni  indicati
nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c).