ART. 78
           (standard di qualita' per l'ambiente acquatico)

   1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento
provocato  dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi di
cui  all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008
agli  standard di qualita' riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato 1
alla  parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce
ad  ogni  effetto  quella  di  cui al decreto ministeriale 6 novembre
2003, n. 367.
   2.  I  Piani  di  tutela  delle  acque  di  cui  all'articolo  121
contengono  gli  strumenti per il conseguimento degli standard di cui
al  comma  1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli
impianti di depurazione e dalla disciplina degli scarichi.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  viene  data attuazione al disposto dell'articolo 16 della
direttiva  2000/60/CE  entro  il  31  dicembre 2015. Entro gli stessi
termini  le  acque  a  specifica  destinazione di cui all'articolo 79
devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo decreto.
 
          Note all'art. 78:
              - Il  decreto  ministeriale  6  novembre  2003, n. 367,
          recante  «Regolamento concernente la fissazione di standard
          di   qualita'   nell'ambiente  acquatico  per  le  sostanze
          pericolose,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto
          legislativo  11  maggio  1999, n. 152», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
              -  La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  23  ottobre 2000, che istituisce un quadro
          per  l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale L 327 del 22 dicembre 2000.