Art. 78. 
Modalita' per la dispensazione dei medicinali veterinari in  caso  di
                          terapia d'urgenza 
  1. Il farmacista responsabile della vendita diretta puo'  suggerire
e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione
diversa rispetto a quello prescritto, purche' sia piu' conveniente da
un punto di vista economico per l'acquirente. Deve  essere  garantita
l'identita'  della  composizione  quali-quantitativa  del   principio
attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione. 
  2. Il farmacista responsabile della vendita diretta,  nel  caso  in
cui sussista l'urgenza di inizio  della  terapia,  se  il  medicinale
veterinario  prescritto  non  e'  immediatamente  disponibile,   puo'
consegnare un medicinale veterinario corrispondente purche' analogo a
quello prescritto nella ricetta per  composizione  quali-quantitativa
del  principio  attivo  e  degli  eccipienti  e  per  la  specie   di
destinazione, previo assenso del veterinario  che  ha  rilasciato  la
prescrizione. L'assenso deve essere regolarizzato nei  cinque  giorni
lavorativi successivi  mediante  apposita  comunicazione  del  medico
veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.