ART. 78 (Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 125, del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.".