Art. 78 
 
                     Requisiti d'ordine generale 
 
                    (art. 17, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione
sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1  e  2,
del codice. 
    2.  L'Autorita'  stabilisce  mediante  quale   documentazione   i
soggetti  che  intendono  qualificarsi  dimostrano  l'esistenza   dei
requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio' e' fatto  espresso
riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa. 
    3.  Per  la  qualificazione  delle  societa'  commerciali,  delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e
dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo  38,  comma  1,
lettere b) e c), del codice, si riferiscono al direttore tecnico e  a
tutti i soci  se  si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  al
direttore tecnico e  a  tutti  gli  accomandatari  se  si  tratta  di
societa'  in  accomandita  semplice;  al  direttore  tecnico  e  agli
amministratori muniti di rappresentanza se si tratta  di  ogni  altro
tipo di societa' o di consorzio. 
    4. Le SOA nell'espletamento della propria attivita' richiedono il
certificato   integrale   del   casellario   giudiziale   ai    sensi
dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313, nonche'  il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva di cui all'articolo 6. 
    5. Le SOA non  rilasciano  l'attestazione  di  qualificazione  ai
soggetti  che,  ai  fini  della  qualificazione,   hanno   presentato
documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale  di
cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che ordina
l'iscrizione nel casellario informatico di  cui  all'articolo  8,  ai
fini  dell'interdizione   al   conseguimento   dell'attestazione   di
qualificazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il   quale
l'iscrizione  e'  cancellata  e  perde  comunque  efficacia.  Ove  la
falsita' della documentazione sia  rilevata  in  corso  di  validita'
dell'attestazione di qualificazione, essa comporta  la  pronuncia  di
decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa  da  parte
della SOA che ne da' comunicazione  all'Autorita',  ovvero  da  parte
dell'Autorita' in caso  di  inerzia  della  SOA;  l'Autorita'  ordina
l'iscrizione nel casellario informatico di  cui  all'articolo  8,  ai
fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione  di
qualificazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il   quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 
 
              Note all'art. 78 
              - Il  testo  dell'articolo  38,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale)  -  1.  Sono
          esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
          delle concessioni e degli appalti di  lavori,  forniture  e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; il socio o il direttore tecnico se  si  tratta
          di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
          altro tipo di societa'; 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di potere di rappresentanza o del direttore  tecnico
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nel triennio  antecedente
          la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora
          l'impresa non dimostri di aver adottato atti  o  misure  di
          completa   dissociazione    della    condotta    penalmente
          sanzionata;  resta  salva  in  ogni   caso   l'applicazione
          dell'articolo 178 del codice penale  e  dell'articolo  445,
          comma 2, del codice di procedura penale; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n. 55; 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g)  che  hanno  commesso  violazioni,   definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) che nell'anno antecedente la data  di  pubblicazione
          del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in  merito
          ai  requisiti  e   alle   condizioni   rilevanti   per   la
          partecipazione alle procedure di gara e  per  l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio; 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
              l)  che  non  presentino  la  certificazione   di   cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
              m) nei cui confronti e'  stata  applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              m-bis)  nei  cui  confronti  sia  stata  applicata   la
          sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA  per  aver
          prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,
          risultanti dal casellario informatico. 
              m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche  in
          assenza  nei  loro  confronti  di   un   procedimento   per
          l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa
          ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei  reati
          previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del  codice
          penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
          13 maggio 1991,  n.  152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 luglio 1991,  n.  203,  non  risultino  aver
          denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che
          ricorrano i casi previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
          al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base  della
          richiesta di rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti
          dell'imputato nei tre anni antecedenti  alla  pubblicazione
          del  bando  e  deve  essere  comunicata,  unitamente   alle
          generalita'  del  soggetto  che  ha  omesso   la   predetta
          denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica   procedente
          all'Autorita' di cui  all'articolo  6,  la  quale  cura  la
          pubblicazione     della     comunicazione     sul      sito
          dell'Osservatorio; 
              m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.” 
              - Il testo dell'articolo 39, commi 1 e  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 39 (Requisiti di idoneita' professionale) - 1.  I
          concorrenti alle gare, se cittadini  italiani  o  di  altro
          Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a
          provare la loro iscrizione nel  registro  della  camera  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini  professionali.  Si  applica  la
          disposizione dell'articolo 38, comma 3. 
              2. Se si tratta di un cittadino di altro  Stato  membro
          non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare
          la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
          di  residenza,  in  uno  dei   registri   professionali   o
          commerciali di  cui  all'allegato  XI  A  per  gli  appalti
          pubblici di lavori,  all'allegato  XI  B  per  gli  appalti
          pubblici di forniture e all'allegato XI C per  gli  appalti
          pubblici  di  servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o
          secondo le modalita' vigenti nello Stato membro  nel  quale
          e' stabilito.” 
              - Il testo dell'articolo 39,  del  d.P.R.  14  novembre
          2002,  n.  313  recante  “Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da  reato  e  dei  relativi  carichi  pendenti”,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio, n. 36,  S.
          O. n. 22, e' il seguente: 
              “Art. 39 (Consultazione diretta del  sistema  da  parte
          dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni
          pubbliche e dei gestori di pubblici servizi) - Le modalita'
          tecnico  operative  per  consentire  alle   amministrazioni
          pubbliche e ai gestori di pubblici  servizi,  eventualmente
          con   differenziazioni   territoriali   e   per   tipo   di
          certificato, la consultazione del  sistema  ai  fini  delle
          acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
          dei controlli, di cui  all'articolo  71,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o  ai
          fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli
          28 e 32, nonche' per consentire  all'autorita'  giudiziaria
          l'acquisizione dei certificati di cui agli  articoli  21  e
          30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero
          della Giustizia, sentiti la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie -
          e il Garante per la protezione dei dati personali.”