Art. 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (legge
                   9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

  1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli    edifici   privati   dirette   ad   eliminare   le   barriere
architettoniche  di  cui  all'articolo  27,  primo comma, della legge
30 marzo  1971,  n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonche' la realizzazione di
percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione
atti  a  favorire  la  mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici
privati,  sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
  2.  Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro  tre  mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela  o  la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile,  possono  installare,  a  proprie  spese,  servoscala nonche'
strutture  mobili  e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza  delle  porte  d'accesso,  al fine di rendere piu' agevole
l'accesso   agli   edifici,   agli   ascensori  e  alle  rampe  delle
autorimesse.
  3.  Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.
 
          Note all'art. 78:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 27, primo
          comma,  della  legge  30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in
          legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme
          in favore dei mutilati ed invalidi civili):
              "Per  facilitare  la  vita  di relazione dei mutilati e
          invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e
          le  istituzioni  scolastiche, prescolastiche o di interesse
          sociale  di nuova edificazione dovranno essere costruiti in
          conformita'   alla   circolare  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici  del  15 giugno  1968  riguardante la eliminazione
          delle   barriere   architettoniche   anche   apportando  le
          possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia'
          costruiti  all'entrata  in  vigore  della presente legge; i
          servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le
          metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non
          deambulanti;  in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico
          puo'  essere  vietato  l'accesso  ai  minorati;  in tutti i
          luoghi   dove   si   svolgono  pubbliche  manifestazioni  o
          spettacoli,  che saranno in futuro edificati, dovra' essere
          previsto   e   riservato   uno   spazio  agli  invalidi  in
          carrozzella;  gli  alloggi  situati  nei  piani terreni dei
          caseggiati  dell'edilizia  economica  e  popolare  dovranno
          essere  assegnati  per  precedenza  agli invalidi che hanno
          difficolta'   di   deambulazione,   qualora   ne   facciano
          richiesta.".
              - Si  riporta l'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 luglio  1996,  n.  503  (Regolamento recante
          norme  per  l'eliminazione  delle  barriere architettoniche
          negli edifici, spazi e servizi pubblici):
              "Art.  1  (Definizioni  ed  oggetto). - 1. Le norme del
          presente   regolamento   sono   volte   ad   eliminare  gli
          impedimenti       comunemente       definiti      "barriere
          architettoniche".
              2. Per barriere architettoniche si intendono:
                a) gli  ostacoli fisici che sono fonte di disagio per
          la  mobilita'  di chiunque ed in particolare di coloro che,
          per  qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o
          impedita in forma permanente o temporanea;
                b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque
          la  comoda  e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o
          componenti;
                c) la  mancanza  di  accorgimenti  e segnalazioni che
          permettono  l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi
          e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per
          i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
              3.  Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi
          pubblici  di  nuova  costruzione,  ancorche'  di  carattere
          temporaneo,  o  a  quelli  esistenti  qualora  sottoposti a
          ristrutturazione.  Si  applicano  altresi'  agli  edifici e
          spazi   pubblici  sottoposti  a  qualunque  altro  tipo  di
          intervento     edilizio     suscettibile     di    limitare
          l'accessibilita'  e  la  visibilita',  almeno  per la parte
          oggetto  dell'intervento  stesso. Si applicano inoltre agli
          edifici  e  spazi  pubblici  in tutto o in parte soggetti a
          cambiamento   di   destinazione   se   finalizzata  all'uso
          pubblico,  nonche' ai servizi speciali di pubblica utilita'
          di cui al successivo titolo VI.
              4.  Agli  edifici  e spazi pubblici esistenti, anche se
          non  soggetti  a  recupero  o  riorganizzazione funzionale,
          devono  essere  apportati  tutti  quegli  accorgimenti  che
          possono  migliorarne  la fruibilita' sulla base delle norme
          contenute nel presente regolamento.
              5.  In  attesa  del  predetto adeguamento ogni edificio
          deve  essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata   in   vigore  del  presente  regolamento,  a  cura
          dell'amministrazione  pubblica  che utilizza l'edificio, di
          un   sistema  di  chiamata  per  attivare  un  servizio  di
          assistenza  tale  da  consentire alle persone con ridotta o
          impedita  capacita'  motoria  o sensoriale la fruizione dei
          servizi espletati.
              6.  Agli  edifici  di edilizia residenziale pubblica ed
          agli  edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si
          applica   il  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici
          14 giugno 1989, n. 236.
              7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni
          da  parte  dello  Stato  e  di  altri  enti pubblici per la
          realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle
          norme di cui al presente regolamento.".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1136, secondo
          e terzo comma, del codice civile:
              "Sono  valide  le deliberazioni approvate con un numero
          di  voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
          almeno la meta' del valore dell'edificio.
              Se  l'assemblea  non  puo'  deliberare  per mancanza di
          numero,  l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
          giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
          oltre  dieci  giorni  dalla  medesima;  la deliberazione e'
          valida  se  riporta  un  numero  di voti che rappresenti il
          terzo  dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
          valore dell'edificio.".
              - Il  Titolo  IX del libro primo del codice civile reca
          "Della potesta' dei genitori".
              - Si  trascrive  il testo vigente degli articoli 1120 e
          1121 del codice civile:
              "Art.   1120   (Innovazioni).   -   I   condomini,  con
          la maggioranza  indicata  dal  quinto comma dell'art. 1136,
          possono   disporre   tutte   le   innovazioni   dirette  al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni.
              Sono   vietate   le   innovazioni  che  possano  recare
          pregiudizio   alla   stabilita'   o   alla   sicurezza  del
          fabbricato,  che ne alterino il decoro architettonico o che
          rendano   talune  parti  comuni  dell'edificio  inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino."
              "Art.  1121  (Innovazioni  gravose  o  voluttuarie).  -
          Qualora  l'innovazione  importi  una  spesa molto gravosa o
          abbia   carattere  voluttuario  rispetto  alle  particolari
          condizioni  e  all'importanza  dell'edificio, e consista in
          opere,  impianti  o manufatti suscettibili di utilizzazione
          separata,  i  condomini  che non intendono trarne vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
              Se   l'utilizzazione   separata   non   e'   possibile,
          l'innovazione  non  e' consentita, salvo che la maggioranza
          dei  condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata intenda
          sopportarne integralmente la spesa.
              Nel  caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
          eredi  o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
          partecipare   ai  vantaggi  dell'innovazione,  contribuendo
          nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.".