(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 78)
                              Art. 78. 
          Formalita' per l'autorizzazione al terzo incanto 

 
  Ai fini dell'autorizzazione prevista dal  secondo  comma  dell'art.
237 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'esattore, nel  termine
di otto  giorni  dalla  data  del  secondo  incanto,  deve  informare
l'ufficio distrettuale delle imposte dirette  e  trasmettergli  tutti
gli atti della procedura esecutiva. 
  L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di  finanza  esprimendo
il proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo
incanto. 
  L'intendente di finanza  comunica  le  sue  decisioni  all'esattore
almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto. 
  Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  anche  quando
l'esattore procede all'espropriazione soltanto per la riscossione  di
entrate spettanti ad enti diversi  dallo  Stato,  iscritte  in  ruoli
diversi da  quelli  dei  tributi  erariali,  intendendosi  sostituito
l'ente impositore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.