Art. 78.
     Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente



I  censi,  le  decime,  i  quartesi  e  gli altri redditi di natura
fondiaria  non  determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in
prodotti  del  fondo  o  commisurati ad essi, concorrono a formare il
reddito  complessivo,  per  il  periodo  d'imposta  in  cui  e' stato
acquisito  il diritto alla loro percezione, nell'ammontare risultante
dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

I  redditi  di  cui  al  precedente comma che non risultano da atti
scritti  o  che  eccedono  la  misura  in  essi indicata concorrono a
formare  il  reddito  complessivo  nell'ammontare  e  per  il periodo
d'imposta in cui sono stati percepiti.