(Convenzione - art. 78)
                            Articolo 78. 
                      Notifiche e comunicazioni 
 
  Salvo nel caso  in  cui  il  trattato  o  la  presente  convenzione
dispongano altrimenti, una notifica  o  una  comunicazione  che  deve
essere fatta da uno Stato in base alla presente convenzione: 
    a) viene trasmessa, ove non esista il  depositario,  direttamente
agli Stati ai quali e' destinata  o,  se  esiste  un  depositario,  a
quest'ultimo; 
    b) non si ritiene che sia stata fatta dallo  Stato  in  questione
che a partire dal momento del suo ricevimento da parte dello Stato al
quale e' stata trasmessa o, se del caso, da parte del depositario; 
    c) se viene trasmessa ad un depositario,  non  viene  considerata
come ricevuta dallo Stato al quale e' destinata  che  a  partire  dal
momento  in  cui  tale   Stato   avra'   ricevuto   dal   depositario
l'informazione prevista al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 77.