Art. 78. 
                   Conferma delle borse di studio 
 
  Le borse di studio comprese quelle all'estero, per la frequenza dei
corsi per il conseguimento del  dottorato  di  ricerca  o  presso  le
scuole di perfezionamento e di specializzazione, sono confermate  con
il  passaggio  all'anno   di   corso   successivo,   salvo   motivata
deliberazione degli organi direttivi del corso o della scuola.