ART. 78. 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,  valutato
in lire 31.200 milioni  per  l'anno  finanziario  1982,  si  provvede
mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il  Ministro
del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 maggio 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - BODRATO - 
                                                 ANDREATTA - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA