(Norme-art. 78)
                               Art. 78 
     (Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero) 
  1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti  da
autorita'  giudiziaria  straniera  puo'  essere  acquisita  a   norma
dell'articolo 238 del codice. 
  2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono
essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento  se  le  parti  vi
consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi,
compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.