Art. 78.
     Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
      circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici  della  Direzione  generale
della  M.C.T.C.  quando  siano  apportate  una  o piu' modifiche alle
caratteristiche  costruttive  o  funzionali,  ovvero  ai  dispositivi
d'equipaggiamento  indicati  negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito  o   modificato   il   telaio.   Entro   sessanta   giorni
dall'approvazione   delle   modifiche,  gli  uffici  della  Direzione
generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai  competenti  uffici
del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
  2.  Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonche' i  dispositivi  di  equipaggiamento  che  possono
essere  modificati  solo  previa  presentazione  della documentazione
prescritta dal regolamento medesimo.  Sono  stabilite,  altresi',  le
modalita'  per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della carta di
circolazione.
  3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano  state  apportate
modifiche   alle   caratteristiche   indicate   nel   certificato  di
omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione,  oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole,  le  prescritte  visita  e  prova,  ovvero circola con un
veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito  favorevole  le  prescritte
visita   e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  4. Le violazioni  suddette  importano  la  sanzione  amministrativa
accessoria  del  ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.