Art. 78 
             Scambi organizzati di strumenti finanziari 
 
  1. La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori, agli  emittenti  e
agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati  di
strumenti finanziari. 
  2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB puo': 
    a)  stabilire  le  modalita',   i   termini   e   le   condizioni
dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi; 
    b) sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli  scambi  quando
cio' sia necessario per evitare gravi pregiudizi  alla  tutela  degli
investitori. 
  3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi  all'ingrosso  di
titoli obbligazionari privati  e  pubblici,  diversi  dai  titoli  di
Stato, nonche' scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2,
lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici,  su
tassi di interesse e su valute,  e  dal  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca  d'Italia
e la CONSOB, quando  riguardano  scambi  all'ingrosso  di  titoli  di
Stato.