Art. 78 Scambi organizzati di strumenti finanziari 1. La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari. 2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB puo': a) stabilire le modalita', i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi; b) sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli scambi quando cio' sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.