Art. 78 
 
                 (Misure per la tutela del credito) 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  all'articolo  645,  secondo  comma,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,  terzo  comma,
deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti
non  oltre  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  minimo   a
comparire"; 
  b) all'articolo 648, primo comma,  le  parole  "con  ordinanza  non
impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole:  "provvedendo  in
prima udienza, con ordinanza non impugnabile". 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del
codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto.