Art. 78 
 
 
                        Fondi di risoluzione 
 
  1. Per permettere di realizzare  gli  obiettivi  della  risoluzione
indicati all'art. 21, in conformita' dei principi stabiliti nell'art.
22, sono istituiti presso la Banca  d'Italia  uno  o  piu'  fondi  di
risoluzione. I fondi sono alimentati da: 
    a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati dalle banche
aventi sede legale in Italia e dalle succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello  specificato
all'art. 81; 
    b) i contributi straordinari di cui all'art.  83,  versati  dagli
stessi  soggetti  indicati  alla  lettera  a),  quando  i  contributi
ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi  o  altre  spese
sostenuti per le finalita' di cui al comma 1; 
    c) prestiti e altre  forme  di  sostegno  finanziario,  quando  i
contributi ordinari non sono sufficienti  a  coprire  le  perdite,  i
costi o le altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1 e
i  contributi  straordinari  non  sono  prontamente   disponibili   o
sufficienti; 
    d)  somme  versate   dall'ente   sottoposto   a   risoluzione   o
dall'ente-ponte,  interessi  e  altri  utili  derivanti  dai   propri
investimenti. 
  2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto  a  tutti
gli effetti dal patrimonio  della  Banca  d'Italia  e  da  quello  di
ciascun  soggetto  che  le  ha  fornite.   Il   patrimonio   risponde
esclusivamente delle obbligazioni  contratte  per  l'esercizio  delle
funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su  di  esso  non  sono
ammesse azioni dei creditori della Banca  d'Italia  o  nell'interesse
degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato
le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse degli stessi. 
  3. La Banca d'Italia puo' delegare, in tutto o in parte, ai sistemi
di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi  dell'art.  96  del
Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi  del  presente
Capo. 
 
          Note all'art. 78: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 96  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 96 (Soggetti aderenti e  natura  dei  sistemi  di
          garanzia). - 1. Le banche italiane  aderiscono  a  uno  dei
          sistemi   di   garanzia   dei   depositanti   istituiti   e
          riconosciuti in Italia. Le banche  di  credito  cooperativo
          aderiscono  al  sistema   di   garanzia   dei   depositanti
          costituito nel loro ambito. 
              2. Le succursali  di  banche  comunitarie  operanti  in
          Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
          fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
          dello Stato di appartenenza. 
              3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
          in Italia aderiscono a  un  sistema  di  garanzia  italiano
          salvo che partecipino  a  un  sistema  di  garanzia  estero
          equivalente. 
              4. I  sistemi  di  garanzia  hanno  natura  di  diritto
          privato; le risorse finanziarie per il perseguimento  delle
          loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti. 
              5. I componenti degli organi e coloro che  prestano  la
          propria attivita' nell'ambito dei sistemi di  garanzia  dei
          depositanti sono  vincolati  al  segreto  professionale  in
          relazione a tutte le notizie, le informazioni e i  dati  in
          possesso  dei  sistemi  di  garanzia  stessi   in   ragione
          dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.".