(Allegato-art. 77)
                              Art. 77. 
 
 
                  Utilizzo Fondo risorse decentrate 
 
    1. Le amministrazioni  rendono  annualmente  disponibili  per  la
contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di  legge,  tutte
le risorse confluite nel Fondo risorse  decentrate,  al  netto  delle
progressioni economiche e delle risorse gia' destinate alle posizioni
organizzative relative ad annualita' precedenti.  Di  anno  in  anno,
sono inoltre rese disponibili per la  contrattazione  integrativa  le
risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica  e,
ove  previsti,  di  indennita'  di  amministrazione,  rispetto   alla
posizione economica iniziale del profilo, del personale  cessato  dal
servizio, anche per  effetto  di  passaggio  ad  altra  area  o  alla
dirigenza. Per gli enti pubblici non economici e per l'ENAC si  tiene
conto inoltre di quanto previsto rispettivamente dall'art. 89,  comma
2, lettera g) e dall'art.  90,  comma  2,  lettera  h)  del  presente
contratto. 
    2. Le risorse disponibili per la  contrattazione  integrativa  ai
sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: 
      a) premi e trattamenti  economici  correlati  alla  performance
organizzativa; 
      b) premi e trattamenti  economici  correlati  alla  performance
individuale; 
      c)  indennita'  correlate  alle  condizioni   di   lavoro,   in
particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio,  al  lavoro
in turno,  a  particolari  o  gravose  articolazioni  dell'orario  di
lavoro, alla reperibilita'; 
      d)  indennita'  correlate   allo   svolgimento   di   attivita'
implicanti   particolari    responsabilita',    anche    di    natura
professionale; 
      e) progressioni economiche; 
      f)  trattamenti  economici  riconosciuti  ai   titolari   delle
posizioni organizzative; 
      g) incentivi alla mobilita' territoriale; 
      h) misure  di  welfare  integrativo  in  favore  del  personale
secondo  la  disciplina  di  cui  all'art.  80,   nonche'   eventuali
integrazioni alle disponibilita' gia' previste da precedenti CCNL per
tali finalita'; 
      i) compensi riconosciuti ai sensi  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 76, comma 4, lettera c). 
    3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici
di cui al comma 2, lettere a),  b),  c)  la  parte  prevalente  delle
risorse di cui all'art. 76, comma 4, con esclusione della lettera  c)
e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali
risorse. 
    4. Una quota non inferiore al  20%  delle  risorse  destinate  ai
premi di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b)  e'  riservata  alla
contrattazione di sede di cui  all'art.  7,  comma  7,  del  presente
contratto.