Art. 77. Utilizzo Fondo risorse decentrate 1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse gia' destinate alle posizioni organizzative relative ad annualita' precedenti. Di anno in anno, sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennita' di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza. Per gli enti pubblici non economici e per l'ENAC si tiene conto inoltre di quanto previsto rispettivamente dall'art. 89, comma 2, lettera g) e dall'art. 90, comma 2, lettera h) del presente contratto. 2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa; b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale; c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilita'; d) indennita' correlate allo svolgimento di attivita' implicanti particolari responsabilita', anche di natura professionale; e) progressioni economiche; f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative; g) incentivi alla mobilita' territoriale; h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 80, nonche' eventuali integrazioni alle disponibilita' gia' previste da precedenti CCNL per tali finalita'; i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 4, lettera c). 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 76, comma 4, con esclusione della lettera c) e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse. 4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi di cui al comma 2, lettere a) e b) e' riservata alla contrattazione di sede di cui all'art. 7, comma 7, del presente contratto.