Art. 78 
 
Modifiche all'articolo 173 del codice  della  giustizia  contabile  -
                         Forma della domanda 
 
  1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia  contabile
le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:  «novanta
giorni». 
 
          Note all'art. 78: 
 
              - Si riporta l'articolo 173 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 173 (Forma della domanda). - (Omissis). 
                3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza
          di  discussione  non  devono  decorrere  piu'  di   novanta
          giorni.».