Art. 78 Modifiche all'articolo 173 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda 1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
Note all'art. 78: - Si riporta l'articolo 173 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 173 (Forma della domanda). - (Omissis). 3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di novanta giorni.».