(CODICE CIVILE-art. 783)
                              Art. 783. 
 
                    (Donazioni di modico valore). 
 
  La donazione di modico valore che ha per  oggetto  beni  mobili  e'
valida anche se manca  l'atto  pubblico,  purche'  vi  sia  stata  la
tradizione. 
 
  La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni
economiche del donante.