Art. 79.
      Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

  1.   Quando  deve  essere  eseguita  la  sentenza  che  dispone  la
prosecuzione  dell'attivita'  dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la
nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero
al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
  2.   Il   commissario   riferisce   ogni   tre   mesi   al  giudice
dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione
e,   terminato   l'incarico,   trasmette  al  giudice  una  relazione
sull'attivita'   svolta  nella  quale  rende  conto  della  gestione,
indicando  altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e
le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
  3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
  4.  Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell'ente.
 
          Nota all'art. 79:
              - Per  il  testo  dell'art. 667 del codice di procedura
          penale, si vedano le note all'art. 74.