Art. 79 
            (Informativa da parte di organismi sanitari) 
 
   1. Gli organismi sanitari pubblici  e  privati  possono  avvalersi
delle modalita' semplificate relative all'informativa e  al  consenso
di cui agli articoli 78 e 81 in  riferimento  ad  una  pluralita'  di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' dello  stesso
organismo  o   di   piu'   strutture   ospedaliere   o   territoriali
specificamente identificati. 
   2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture  annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalita' uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da  parte  di  altri  reparti  ed
unita' che,  anche  in  tempi  diversi,  trattano  dati  relativi  al
medesimo interessato. 
   3. Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81  possono
essere utilizzate  in  modo  omogeneo  e  coordinato  in  riferimento
all'insieme  dei  trattamenti  di  dati  personali   effettuati   nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. 
   4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalita' semplificate possono essere utilizzate per piu'
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e
dai soggetti di cui all'articolo 80.