ART. 79
         (obiettivo di qualita' per specifica destinazione)

   1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
    a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
    b) le acque destinate alla balneazione;
    c)  le  acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
    d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
   2.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5,
per  le  acque  indicate  al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo   di   qualita'   per  specifica  destinazione  stabilito
nell'Allegato   2  alla  parte  terza  del  presente  decreto,  fatta
eccezione per le acque di balneazione.
   3.  Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico,  stabiliscono  programmi,  che  vengono recepiti nel Piano di
tutela,  per  mantenere  o adeguare la qualita' delle acque di cui al
comma  1  all'obiettivo  di  qualita'  per specifica destinazione. Le
regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle
acque di cui al comma 1.