Art. 79. 
Registro dei trattamenti di  animali  destinati  alla  produzione  di
                              alimenti 
  1.  Fatti  salvi  gli  obblighi  di  registrazione  da  parte   del
veterinario, di  cui  all'articolo  15  del  decreto  legislativo  di
attuazione  della  direttiva  n.  2003/74/CE,  i  proprietari   e   i
responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti  devono
tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla
detenzione e  alla  somministrazione  di  medicinali  veterinari,  le
seguenti indicazioni: 
    a) data; 
    b) identificazione del medicinale veterinario; 
    c) numero di lotto; 
    d) quantita'; 
    e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale; 
    f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento; 
    g) data di inizio e di fine del trattamento. 
  2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate  e  vidimato
dalla    ASL,    unitamente    alle    copie    delle    prescrizioni
medico-veterinarie  di  cui  all'articolo  76,  comma  1,   ed   alla
documentazione di acquisto e' conservato per cinque anni  dall'ultima
registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della
scadenza di tale periodo, ed e' esibito a richiesta della ASL  per  i
controlli. 
  3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una  ispezione  nel  corso
della quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e 
la sua regolarita' 
 
          Nota all'art. 79:
              - Per la direttiva 2003/74/CE vedi nota all'art. 31.