Art. 79 
 
 
            Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali 
       a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione 
 
  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25  e  26  della  legge  13
settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti  sia
stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della  guardia
di finanza, competente in relazione al luogo di dimora  abituale  del
soggetto, puo'  procedere  alla  verifica  della  relativa  posizione
fiscale,  economica  e  patrimoniale  ai  fini  dell'accertamento  di
illeciti valutari e societari  e  comunque  in  materia  economica  e
finanziaria,  anche  allo  scopo  di  verificare  l'osservanza  della
disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui
all'articolo 67. 
  2. Le indagini  di  cui  al  comma  1  sono  effettuate  anche  nei
confronti  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  19,   comma   3,   e
all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il  domicilio  fiscale,  il
luogo di effettivo  esercizio  dell'attivita',  ovvero  il  luogo  di
dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso  da
quello delle persone  di  cui  al  comma  1,  il  nucleo  di  polizia
tributaria puo' delegare l'esecuzione degli accertamenti  di  cui  al
presente  comma  ai  reparti  del  Corpo  della  guardia  di  finanza
competenti per territorio. 
  3.  Copia  del  provvedimento  di  applicazione  della  misura   di
prevenzione e' trasmessa, a cura  della  cancelleria  competente,  al
nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1. 
  4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i
militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri  e  alle
facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4,
nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231. 
  5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata  disposta  una
misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione  ai  fini  fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del comma 1. 
  6.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte   sui   redditi   e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  dati,  alle  notizie  e  ai
documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 51, secondo comma, numero  2),  secondo  periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, e all'articolo 32,  primo  comma,  numero
2), secondo periodo, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 
  7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di  cui
al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori
a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo  sia
ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati  anche  ai
sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
 
          Note all'art. 79: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  25  e  26  della
          legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
          misure  di  prevenzione  di   carattere   patrimoniale   ed
          integrazione alla legge n. 27 dicembre 1956, n. 1423,  alla
          legge n. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge n. 31  maggio
          1965, n. 575. Istituzione di una  commissione  parlamentare
          sul fenomeno della mafia.): 
              "Art. 25. 1. A carico delle persone nei  cui  confronti
          sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva
          per taluno dei reati previsti dall'art.  51,  comma  3-bis,
          del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui
          all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto  1992,  n.  356,  ovvero  sia  stata  disposta,  con
          provvedimento  anche  non   definitivo,   una   misura   di
          prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il
          nucleo di polizia tributaria del  Corpo  della  guardia  di
          finanza,  competente  in  relazione  al  luogo  di   dimora
          abituale del soggetto, puo' procedere alla  verifica  della
          relativa posizione fiscale,  economica  e  patrimoniale  ai
          fini dell'accertamento di illeciti valutari e  societari  e
          comunque in materia economica  e  finanziaria,  anche  allo
          scopo  di  verificare  l'osservanza  della  disciplina  dei
          divieti autorizzatori,  concessori  o  abilitativi  di  cui
          all'art.  10  della  citata  legge  n.  575  del  1965,   e
          successive modificazioni. 
              2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate  anche
          nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2-bis, comma  3,
          e all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
          e successive modificazioni. Nei casi in  cui  il  domicilio
          fiscale, il luogo di  effettivo  esercizio  dell'attivita',
          ovvero  il  luogo  di  dimora  abituale  dei  soggetti   da
          sottoporre a verifica sia diverso da quello  delle  persone
          di cui al comma 1, il nucleo  di  polizia  tributaria  puo'
          delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente
          comma  ai  reparti  del  Corpo  della  guardia  di  finanza
          competenti per territorio. 
              3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento
          di applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a
          cura della cancelleria competente,  al  nucleo  di  polizia
          tributaria indicato al comma 1. 
              4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente
          articolo, i militari del Corpo della  guardia  di  finanza,
          oltre ai poteri e alle facolta' previsti  dall'art.  2  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono  dei
          poteri di cui all'art.  2-bis,  comma  6,  della  legge  31
          maggio 1965, n. 575, e  successive  modificazioni,  nonche'
          dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo  speciale
          di polizia valutaria ai sensi del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231. 
              5. La revoca del provvedimento con il  quale  e'  stata
          disposta   una   misura   di   prevenzione   non   preclude
          l'utilizzazione ai fini fiscali  degli  elementi  acquisiti
          nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1. 
              6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui  redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e
          ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 51, secondo comma, numero  2),
          secondo  periodo,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, e  all'art.  32,  primo  comma,  numero  2),
          secondo  periodo,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni." 
              "Art. 26. Tutti gli  elementi  acquisiti  in  occasione
          delle indagini di cui all'articolo precedente,  e  comunque
          le  variazioni  patrimoniali  superiori  a  euro  10.329,14
          intervenute negli ultimi tre  anni,  con  riguardo  sia  ai
          conferenti sia ai  beneficiari,  devono  essere  comunicati
          anche ai sensi dell'art. 6 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento  dei  compiti
          del Corpo della Guardia di finanza,  a  norma  dell'art.  4
          della legge n. 31 marzo 2000, n. 78.): 
              "Art. 2.Tutela del bilancio. 
              1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1  della
          legge 23 aprile  1959,  n.  189,  e  dalle  altre  leggi  e
          regolamenti vigenti, il  Corpo  della  Guardia  di  finanza
          assolve le funzioni di polizia economica  e  finanziaria  a
          tutela del bilancio pubblico,  delle  regioni,  degli  enti
          locali e dell'Unione europea. 
              2. A tal fine, al Corpo della Guardia di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
              a) imposte  dirette  e  indirette,  tasse,  contributi,
          monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo  erariale  o
          locale; 
              b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
          nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
              c) ogni altra entrata  tributaria,  anche  a  carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
              d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati  in
          regime concessorio, ad espletamento di  funzioni  pubbliche
          inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; 
              e) risorse e  mezzi  finanziari  pubblici  impiegati  a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa; 
              f) entrate ed uscite relative  alle  gestioni  separate
          nel comparto della previdenza,  assistenza  e  altre  forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
              g) demanio e patrimonio dello Stato,  ivi  compreso  il
          valore aziendale netto  di  unita'  produttive  in  via  di
          privatizzazione o di dismissione; 
              h)  valute,  titoli,  valori  e  mezzi   di   pagamento
          nazionali,  europei  ed  esteri,   nonche'   movimentazioni
          finanziarie e di capitali; 
              i)  mercati  finanziari  e  mobiliari,   ivi   compreso
          l'esercizio del credito e la  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio; 
              l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti,  marchi  ed
          altri diritti di privativa  industriale,  relativamente  al
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
              m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
          o dell'Unione europea. 
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
          della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli  articoli  200,
          201 e 202 del codice  della  navigazione  e  dagli  accordi
          internazionali, e i compiti istituzionali  conferiti  dalle
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
          richiedendo  la  collaborazione  di  altri  organismi   per
          l'esercizio dei propri  compiti,  nonche',  fermo  restando
          quanto previsto dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  per
          quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia  in
          materia di ordine e di  sicurezza  pubblica,  attivita'  di
          contrasto dei traffici illeciti. 
              4. Ferme restando le  norme  del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Ai fini dell'assolvimento  dei  compiti  di  cui  al
          presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
          possono   configurarsi   come   violazioni   fiscali,    le
          disposizioni di cui agli articoli  36,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1,  lettera  d)  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7  gennaio
          1929, n. 4.". 
              - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  reca
          : "Attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  51  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
              "Art.   51.Attribuzioni   e   poteri    degli    uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto. 
              Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano
          le dichiarazioni presentate e  i  versamenti  eseguiti  dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono  all'accertamento  e  alla   riscossione   delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle operazioni e alla tenuta della contabilita'  e  degli
          altri obblighi stabiliti dal presente  decreto;  provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni presentate e  l'individuazione  dei  soggetti
          che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati  sulla
          base di criteri selettivi fissati annualmente dal  Ministro
          delle finanze  che  tengano  anche  conto  della  capacita'
          operativa degli uffici  stessi.  I  criteri  selettivi  per
          l'attivita' di accertamento di cui al  periodo  precedente,
          compresa quella a mezzo di studi di settore,  sono  rivolti
          prioritariamente nei confronti dei soggetti  diversi  dalle
          imprese manifatturiere che svolgono la  loro  attivita'  in
          conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
          per cento. 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52; 
              2) invitare i soggetti che esercitano imprese,  arti  o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche  relativamente   ai   rapporti   ed   alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7) del presente comma,  ovvero
          rilevati a norma dell'art. 52, ultimo  comma,  o  dell'art.
          63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.  18,  comma
          3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504. I dati ed  elementi  attinenti  ai  rapporti  ed  alle
          operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
          numero 7) e dell'art. 52, ultimo  comma,  o  dell'art.  63,
          primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.  18,  comma  3,
          lettera b), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504,  sono  posti  a  base   delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti  dagli  articoli  54  e  55  se   il
          contribuente non dimostra che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si  considerano  effettuati  all'aliquota   in   prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 
              3) inviare ai soggetti che esercitano imprese,  arti  e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori; 
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture  relativi  a  determinate  cessioni   di   beni   o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse; 
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e  agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'art. 20 del testo unico delle disposizioni  in  materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge. 
              Gli inviti e le richieste di cui  al  precedente  comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n. 7), non inferiore  a  trenta  giorni.  Il  termine  puo'
          essere prorogato per un periodo di venti giorni su  istanza
          dell'operatore finanziario, per  giustificati  motivi,  dal
          competente direttore centrale  o  direttore  regionale  per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. 
              Le richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero  7),
          nonche' le  relative  risposte,  anche  se  negative,  sono
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Per l'inottemperanza agli  inviti  di  cui  al  secondo
          comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: 
              "Art. 32. Poteri degli uffici. 
              Per l'adempimento dei loro  compiti  gli  uffici  delle
          imposte possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
              2) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti  ai  sensi
          dell'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed  elementi  attinenti  ai
          rapporti  ed   alle   operazioni   acquisiti   e   rilevati
          rispettivamente a norma  del  numero  7)  e  dell'art.  33,
          secondo e terzo comma o acquisiti ai  sensi  dell'art.  18,
          comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, sono posti a base delle  rettifiche  e  degli
          accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se  il
          contribuente non dimostra che ne ha  tenuto  conto  per  la
          determinazione del reddito soggetto ad imposta  o  che  non
          hanno rilevanza allo stesso fine;  alle  stesse  condizioni
          sono altresi' posti come ricavi o  compensi  a  base  delle
          stesse rettifiche ed accertamenti, se il  contribuente  non
          ne  indica  il  soggetto  beneficiario  e  sempreche'   non
          risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti  o  gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni. Le  richieste  fatte  e  le  risposte  ricevute
          devono  risultare  da  verbale   sottoscritto   anche   dal
          contribuente o dal suo  rappresentante;  in  mancanza  deve
          essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.  Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 
              3) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
              4) inviare ai contribuenti questionari relativi a  dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del  numero
          7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'art. 20 del testo unico delle disposizioni  in  materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge; 
              8) richiedere ai soggetti indicati nell'art.  13  dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato   periodo   d'imposta,   rilevanti   ai    fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
              8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
              8-ter) richiedere  agli  amministratori  di  condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              Gli inviti e le richieste di cui al  presente  articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento, che non puo'  essere  inferiore  a  quindici
          giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
          Il termine puo' essere prorogato per un  periodo  di  venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati motivi, dal competente  direttore  centrale  o
          direttore regionale per l'Agenzia  delle  entrate,  ovvero,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
          regionale. 
              Le richieste di cui al primo comma, numero 7),  nonche'
          le relative risposte,  anche  se  negative,  devono  essere
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Le notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo  comma
          non operano nei confronti del contribuente che depositi  in
          allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo  grado
          in sede contenziosa le notizie,  i  dati,  i  documenti,  i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non aver potuto adempiere alle richieste degli  uffici  per
          causa a lui non imputabile. ". 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 1°
          aprile 1981, n. 121: 
              "Art. 6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia. 
              Il  dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ai  fini
          dell'attuazione  delle  direttive  impartite  dal  Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento e di direzione unitaria in materia di  ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: 
              a)  classificazione,  analisi   e   valutazione   delle
          informazioni e dei dati che  devono  essere  forniti  anche
          dalle forze di polizia in materia  di  tutela  dell'ordine,
          della sicurezza pubblica e  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia; 
              b) ricerca scientifica e  tecnologica,  documentazione,
          studio e statistica; 
              c)  elaborazione  della  pianificazione  generale   dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica; 
              d)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni   operative   dei   servizi   logistici    e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; 
              e)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni operative della dislocazione delle forze  di
          polizia e dei relativi servizi tecnici; 
              f)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni finanziarie relative alle singole  forze  di
          polizia; 
              g) mantenimento e sviluppo delle relazioni  comunitarie
          e internazionali. 
              Per   l'espletamento   delle   funzioni   predette   e'
          assegnato,     secondo      criteri      di      competenza
          tecnico-professionale,  personale  appartenente  ai   ruoli
          della Polizia di  Stato  e  ai  ruoli  dell'Amministrazione
          civile  dell'interno,  secondo  contingenti   fissati   con
          decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale  delle
          altre forze di polizia e delle altre amministrazioni  dello
          Stato, secondo  contingenti  determinati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro e con i Ministri interessati. 
              Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
          tecnici  possono  essere  conferiti  incarichi   anche   ad
          estranei alla pubblica amministrazione. 
              Gli incarichi sono conferiti a  tempo  determinato  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio  di
          amministrazione e non possono superare l'anno  finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente  non   possono   affidarsi   allo   stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso il cumulo degli incarichi nello  stesso  esercizio,
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse. 
              Per l'osservanza dei predetti limiti  l'incaricando  e'
          tenuto a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua  personale
          responsabilita' che nei suoi confronti non  ricorre  alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato  ad
          apposito nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza,
          ove trattisi di pubblico dipendente. 
              Il compenso e' stabilito, in  relazione  all'importanza
          ed alla durata  dell'incarico,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.".