Art. 79 (L)
Opere  finalizzate  all'eliminazione  delle  barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n.
                             13, art. 3)

  1. Le  opere  di  cui  all'articolo 78 possono essere realizzate in
deroga  alle  norme  sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche  per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a piu' fabbricati.
  2. E'  fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da  realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio
o alcuna area di proprieta' o di uso comune.
 
          Note all'art. 79:
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 873 e
          907 del codice civile:
              "Art.  873 (Distanze nelle costruzioni). Le costruzioni
          su  fondi  finitimi,  se  non sono unite o aderenti, devono
          essere  tenute  a  distanza  non  minore  di tre metri. Nei
          regolamenti    locali    puo'    essere    stabilita    una
          distanza maggiore.".
              "Art.  907 (Distanza delle costruzioni dalle vedute). -
          Quando  si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette
          verso  il  fondo vicino, il proprietario di questo non puo'
          fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma
          dell'art. 905.
              Se  la  veduta  diretta  forma anche veduta obliqua, la
          distanza  di  tre metri deve pure osservarsi dai lati della
          finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
              Se  si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in
          cui  sono  le  dette  vedute  dirette od oblique, essa deve
          arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.".