Art. 79. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.