Art. 79. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo: 1) di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio; 2) di registrare a scopo di lucro l'emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci; 3) di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.