(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 79)
                              Art. 79. 
                 Pagamento del prezzo di devoluzione 

 
  Se il terzo incanto ha esito negativo l'esattore,  nel  termine  di
decadenza di venti giorni,  deve  chiedere  all'ufficio  distrettuale
delle  imposte  dirette  il  pagamento  del  prezzo  di   devoluzione
dell'immobile, allegando la copia autentica del  verbale  di  cui  al
secondo comma dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. 
  Nell'ipotesi prevista dal  quarto  comma  dell'articolo  precedente
l'immobile, in caso di diserzione  del  terzo  incanto,  e'  devoluto
all'ente impositore ai sensi dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio
1958, n. 645 ed alle stesse condizioni ivi previste. In tal  caso  la
richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere letta, a
norma del comma precedente, all'ente impositore.