Art. 79.
             Redditi di beni immobili situati all'estero



I  redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, che non
costituiscano beni strumentali per l'esercizio di imprese, concorrono
alla   formazione   del   reddito  complessivo  nell'ammontare  netto
risultante  dalla  valutazione  effettuata  nello Stato estero per il
corrispondente  periodo  di  imposta  o,  in  caso di difformita' dei
periodi  d'imposizione,  con  riferimento  al  periodo  d'imposizione
estera  che  scade  nell'anno  solare  al  quale  la dichiarazione si
riferisce.

I  predetti  redditi  debbono essere dichiarati dal contribuente al
lordo delle imposte dovute su di essi nello Stato estero.