Art. 79. 
                     (Patti contrari alla legge) 
 
  E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata  legale  del
contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore  rispetto  a
quello previsto dagli  articoli  precedenti  ovvero  ad  attribuirgli
altro vantaggio in  contrasto  con  le  disposizioni  della  presente
legge. 
  Il conduttore con azione  proponibile  fino  a  sei  mesi  dopo  la
riconsegna  dell'immobile  locato,  puo'  ripetere  le  somme   sotto
qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti  e  dei  limiti
previsti dalla presente legge.