Art. 79. 
                        Obblighi dei borsisti 
 
  Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti
alle scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono,  in
ogni caso, essere  impegnati  in  attivita'  didattiche.  Essi  hanno
l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di  dottorato  e  di   compiere
continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito  delle
strutture destinate a tal fine. 
  La non osservanza delle norme statutarie delle scuole  comporta  la
decadenza dal godimento della borsa. 
  I borsisti  non  possono  svolgere  attivita'  professionale  o  di
consulenza retribuita ne' per enti pubblici ne' per privati. 
  Le  borse  di  studio  comunque  utilizzate  non  danno   luogo   a
trattamenti previdenziali ne'  a  valutazioni  ai  fini  di  carriere
giuridiche ed economiche, ne' a  riconoscimenti  automatici  ai  fini
previdenziali.