Art. 79 Imprese minori 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o dell'articolo 66. 2. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, e' calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza e' deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai su indicati limiti. 3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento. 4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49. 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 76 e al comma 1 dell'articolo 77. 6. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui se ne e' verificata la percezione o l'erogazione. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
Note all'art. 79: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", il testo dell'art. 18 di detto decreto e' il seguente: "Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lett. c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di settecentottanta milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli; salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'impresa sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini ditale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel 1° comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a settecentottanta milioni, di lire, possono per il primo anno tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. Ai fini del limite stabilito nel 1° e nel 7° comma e della deduzione forfettaria prevista nel n. 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le cessioni di carburanti effettuate dai gestori degli impianti di distribuzione si considerano ricavi i corrispettivi al netto dell'imposta di fabbricazione e per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di quelle annotate o soggette ad annotazione del terzo comma". - Il testo dell'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e' il seguente: "Art. 56 (Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi). - Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario e' obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66. Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali: il primo viene rilasciato al mittente; il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto; il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto; il quarto e' utilizzato per fini di controllo secondo le modalita' che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66. In caso di piu' trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata localita' di partenza e una determinata localita' di destinazione puo' essere. prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno".