(Norme-art. 79)
                               Art. 79 
         (Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali) 
  1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da
persona dello stesso sesso di quella che vi e'  sottoposta,  salvi  i
casi di impossibilita' o di urgenza assoluta. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le  operazioni
sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.