Art. 79.
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal
sindaco sulla base della volonta' testamentaria espressa in tal senso
dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volonta'
deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente piu'
prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice
civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado,
da tutti gli stessi.
2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare da atto
scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici
ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad
associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la
presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in
grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale
chiaramente risulti la volonta' di essere cremato. La dichiarazione
deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se
la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto
dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal
coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di
morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione
del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.
Note all'art. 79:
- Il testo delle disposizioni del codice civile che
interessano, ossia dagli articoli 74 al 78 e' il
seguente: "Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il
vincolo tra
le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea
retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea
collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non
discendono l'una dall'altra.
Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si
computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite
comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre
restando escluso lo stipite.
Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non
riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 (Affinita'). - L'affinita' e' il vincolo tra un
coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente d'uno
dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge.
L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole,
del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati. Cessa se il matrimonio e'
dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n.
4".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme), e' il seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo
dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autentificazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico
ufficiale aggiunga la propria firma".