Art. 79. 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volonta' testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volonta' deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.
Note all'art. 79: - Il testo delle disposizioni del codice civile che interessano, ossia dagli articoli 74 al 78 e' il seguente: "Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Art. 78 (Affinita'). - L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente d'uno dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge. L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio e' dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autentificazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".