Art. 79.
           Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi
                           in circolazione
  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi  durante  la  circolazione
devono  essere  tenuti  in condizioni di massima efficienza, comunque
tale  da  garantire  la  sicurezza  e  da  contenere  il   rumore   e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
  2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative
alle  caratteristiche  funzionali  ed  a  quelle  dei  dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i  veicoli,  particolarmente
per  quanto  riguarda  i  pneumatici  e  i  sistemi  equivalenti,  la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e  di  illuminazione,
la limitazione della rumorosita' e delle emissioni inquinanti.
  3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni
oggetto  di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche sono
quelle contenute nelle direttive stesse.
  4. Chiunque circola con un veicolo che presenti  alterazioni  nelle
caratteristiche  costruttive  e funzionali prescritte, ovvero circola
con  i  dispositivi  di  cui  all'art.  72  non  funzionanti  o   non
regolarmente installati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.