Art. 79.
                          Funzioni soppresse
  1. Sono soppressi i seguenti piani:
    a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
  b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
    c) il piano generale di risanamento delle acque;
  d) il piano generale di  risanamento delle acque dolci superficiali
destinate alla potabilizzazione.