Art. 79 
                    Scambi di fondi interbancari 
 
  1.  La  Banca  d'Italia   vigila   sull'efficienza   e   sul   buon
funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari. 
  2. Sugli scambi  previsti  dal  comma  1  la  Banca  d'Italia  puo'
richiedere notizie e documenti agli organizzatori e  agli  operatori,
indicandone modalita' e termini. 
  3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.