Art. 79 Scambi di fondi interbancari 1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari. 2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia puo' richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalita' e termini. 3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.