Art. 79 Differenziazione dei servizi 1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. 2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria. 3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita' dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorita' di vigilanza.