Art. 79 Accesso agli atti relativi alle abilitazioni di sicurezza 1. Il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione limitazione o revoca delle abilitazioni di sicurezza e' escluso nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nei casi di sottrazione all'accesso previsti dai regolamenti vigenti in materia e comunque ove sussistano motivi di tutela della riservatezza del modus operandi o degli interna corporis degli organismi di informazione per la sicurezza o di protezione delle fonti o di difesa della sicurezza nazionale o qualora si tratti di notizie acquisite dall'Autorita' Giudiziaria o dalle Forze di polizia nell'ambito di attivita' di indagine.