Art. 79 
 
                     Accesso agli atti relativi 
                   alle abilitazioni di sicurezza 
 
  1. Il diritto di accesso agli  atti  relativi  ai  procedimenti  di
rilascio, proroga, diniego, sospensione limitazione  o  revoca  delle
abilitazioni di sicurezza e' escluso nei casi previsti dalla legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nei  casi
di  sottrazione  all'accesso  previsti  dai  regolamenti  vigenti  in
materia e comunque ove sussistano motivi di tutela della riservatezza
del modus operandi  o  degli  interna  corporis  degli  organismi  di
informazione per la sicurezza o di protezione delle fonti o di difesa
della sicurezza nazionale o qualora si tratti  di  notizie  acquisite
dall'Autorita' Giudiziaria o dalle Forze di  polizia  nell'ambito  di
attivita' di indagine.