Art. 79 
 
 
                  Utilizzo dei fondi di risoluzione 
 
  1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi
dell'articolo  80, e' disposto dalla Banca d'Italia per  una  o  piu'
delle seguenti finalita' e  limitatamente  a  quanto  necessario  per
garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV: 
    a) garantire le attivita' o le passivita' dell'ente sottoposto  a
risoluzione, delle  sue  controllate,  di  un  ente-ponte  o  di  una
societa' veicolo per la gestione delle attivita'; 
    b) concedere finanziamenti  all'ente  sottoposto  a  risoluzione,
alle sue controllate, a un ente-ponte o a una societa' veicolo per la
gestione delle attivita'; 
    c) acquistare attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione; 
    d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e  apporti  al
patrimonio di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione
delle attivita'; 
    e)  corrispondere  indennizzi  agli  azionisti  e  ai   creditori
conformemente all'articolo 89; 
    f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e  apporti  al
patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando  e'  applicato
il bail-in ed e' stata disposta l'esclusione  di  creditori  a  norma
dell'articolo 49, comma 2; 
    g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi
di finanziamento della risoluzione istituiti in  altri  Stati  membri
secondo il disposto dell'articolo 84; 
    h)  quando  e'  stata  disposta  la  cessione  dell'attivita'  di
impresa, per le stesse finalita' indicate dalle lettere a),  b),  c),
d), e), f) e g), nei confronti del cessionario. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6,  7,
8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere  utilizzati  per
assorbire  direttamente  le  perdite  di  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 2,  ne'  per  ricapitalizzare  questi  soggetti.  Se  il
ricorso  al  fondo  di  risoluzione   determina   indirettamente   il
trasferimento al fondo di  parte  delle  perdite  di  uno  di  questi
soggetti, si applicano i principi  che  disciplinano  l'utilizzo  del
fondo stabiliti dall'articolo 49.