Art. 79 
 
 
                         Piano dei controlli 
 
  1.  Il  soggetto  a  carico  del  quale  l'organismo  di  controllo
autorizzato accerta una non conformita' classificata grave nel  piano
dei  controlli  di  una  denominazione  protetta,  approvato  con  il
corrispondente provvedimento autorizzatorio, in  assenza  di  ricorso
avverso detto accertamento o a seguito  di  decisione  definitiva  di
rigetto del  ricorso,  ove  presentato,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione e'
ridotta alla meta' qualora le non conformita' gravi si riferiscano  a
superfici o quantita' di prodotti o materie  prime  e  le  differenze
riscontrate  rientrino  all'interno  di  una  soglia  di   tolleranza
dell'1,5 per cento e comunque non siano superiori a 10  ettolitri  di
vino, 15 quintali di uva  o  1.000  metri  quadrati  di  vigneti  per
tipologia di prodotto. 
  2. La sanzione di cui al comma 1  non  si  applica  quando  per  la
fattispecie e'  gia'  prevista  sanzione  ai  sensi  di  altra  norma
contenuta nel presente titolo. 
  3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in
modo  totale  o  parziale,  agli  obblighi  pecuniari  relativi  allo
svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta
rivendicata dal soggetto  stesso  e  che,  a  richiesta  dell'ufficio
territoriale   dell'ICQRF,   non   esibisce   idonea   documentazione
attestante l'avvenuto pagamento di quanto  dovuto  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non  corrisposto.
Il  soggetto  inadempiente,  oltre  al   pagamento   della   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista, deve  versare  le  somme  dovute,
comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 
  4.  Per  l'illecito  previsto  al  comma  3,  oltre  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria si applica  la  sanzione  accessoria  della
sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta  fino
alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione. 
  5. Il soggetto che pone in essere un comportamento  diretto  a  non
consentire  l'effettuazione  dell'attivita'  di  controllo  ovvero  a
intralciare o a ostacolare  l'attivita'  di  verifica  da  parte  del
personale dell'organismo di controllo, qualora non  ottemperi,  entro
quindici giorni, alla specifica intimazione  ad  adempiere  formulata
dall'ufficio territoriale, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari a 1.000 euro.