Art. 79 
 
 
Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 125, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera d), le parole: "impreviste e imprevedibili"  sono
sostituite dalle seguenti: "imprevedibili" e le parole: "ivi compresi
comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti  contaminati
ai sensi della Parte quarta, Titolo  V,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152  e  di  pericolo  concreto  e  attuale  di  danni
irreparabili a beni culturali," sono soppresse; 
    b) alla lettera f), primo periodo, la parola:  "imprenditore"  e'
sostituita dalla seguente: "operatore"; 
    c) alla lettera h), il segno: ":" e' sostituito dal seguente: ";"
e i numeri: "1) 2)" sono sostituiti dalle seguenti lettere: "i) l)". 
 
          Note all'art. 79: 
              - Si riporta l'articolo 125 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 125 (Uso della procedura negoziata  senza  previa
          indizione di gara). - 1.  Gli  enti  aggiudicatori  possono
          ricorrere a una procedura negoziata senza previa  indizione
          di gara nei seguenti casi: 
                a) quando, in risposta a  una  procedura  con  previa
          indizione di gara,  non  sia  pervenuta  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, purche' le  condizioni  iniziali  dell'appalto
          non siano sostanzialmente  modificate.  Un'offerta  non  e'
          ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza  con
          l'appalto ed e'  quindi  manifestamente  inadeguata,  salvo
          modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
          aggiudicatore e ai requisiti specificati nei  documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso o non soddisfa i criteri  di  selezione
          stabiliti dall'ente aggiudicatore a  norma  degli  articoli
          80, 135, 136; 
                b) quando un appalto e' destinato  solo  a  scopi  di
          ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e  non
          per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca  e  di
          sviluppo,   purche'   l'aggiudicazione   dell'appalto   non
          pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi  che
          perseguano, segnatamente, questi scopi; 
                c) quando  i  lavori,  servizi  e  forniture  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione    di    un'opera    d'arte    odi    una
          rappresentazione artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente  per  motivi  tecnici.
          L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
          non  esistono  sostituti  o   alternative   ragionevoli   e
          l'assenza  di  concorrenza  non  e'  il  risultato  di  una
          limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  3) tutela di diritti esclusivi, inclusi  i  diritti
          di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
          punto si applica  solo  quando  non  esistono  sostituti  o
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto. 
                d) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivanti   da    eventi
          imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini  stabiliti
          per le procedure aperte, per le procedure ristrette  o  per
          le procedure negoziate precedute da indizione di  gara  non
          possono essere  rispettati.  Le  circostanze  invocate  per
          giustificare l'estrema urgenza non devono essere  in  alcun
          caso imputabili all'ente aggiudicatore; 
                e) nel caso di  appalti  di  forniture  per  consegne
          complementari  effettuate  dal   fornitore   originario   e
          destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti  o
          all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,  qualora
          il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
          ad  acquistare  forniture  con   caratteristiche   tecniche
          differenti,  il  cui  impiego   o   la   cui   manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; 
                f) per  nuovi  lavori  o  servizi  consistenti  nella
          ripetizione  di  lavori  o   servizi   analoghi   assegnati
          all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori  hanno
          assegnato un appalto  precedente,  a  condizione  che  tali
          lavori o servizi siano conformi a un  progetto  a  base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo  123.  Il  progetto  a  base  di  gara  indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
          al momento dell'indizione della gara per il primo  progetto
          e gli enti aggiudicatori, quando  applicano  l'articolo  35
          tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori  o
          i servizi successivi; 
                g) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                h)  per  gli  acquisti  d'opportunita',   quando   e'
          possibile,  in  presenza  di  un'occasione  particolarmente
          vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
          prezzo e' sensibilmente  inferiore  ai  prezzi  normalmente
          praticati sul mercato; 
                i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose presso un fornitore  che  cessi
          definitivamente  l'attivita'  commerciale   o   presso   il
          liquidatore in caso  di  procedura  di  insolvenza,  di  un
          accordo con i creditori o di procedure analoghe; 
                l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso
          di progettazione organizzato secondo  le  disposizioni  del
          presente  codice  ed  e'  destinato,  in  base  alle  norme
          previste  nel   concorso   di   progettazione,   a   essere
          aggiudicato al vincitore o a  uno  dei  vincitori  di  tale
          concorso; in tal caso, tutti i vincitori  del  concorso  di
          progettazione   sono   invitati    a    partecipare    alle
          negoziazioni.".