(Allegato-art. 78)
                              Art. 78. 
 
 
               Differenziazione del premio individuale 
 
    1. I dipendenti  che  conseguano  le  valutazioni  piu'  elevate,
secondo    quanto    previsto    dal    sistema    di     valutazione
dell'amministrazione, e'  attribuita  una  maggiorazione  del  premio
individuale di cui all'art. 77, comma 2, che si aggiunge  alla  quota
di detto premio attribuita al personale valutato positivamente  sulla
base dei criteri selettivi. 
    2.  La  misura  di  detta  maggiorazione,  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere  inferiore  al
30% del valore medio pro-capite dei  premi  attribuiti  al  personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1. 
    3.   La   contrattazione    integrativa    definisce    altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato,  a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita.