Art. 79 
 
Modifiche all'articolo 174 del codice  della  giustizia  contabile  -
                    Comunicazioni e notificazioni 
 
  1. All'articolo 174  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto  impugnato»
sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il  primo
periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il  ricorrente  deve  altresi'
depositare  nella  segreteria   della   sezione   le   relazioni   di
notificazione  entro  il  decimo  giorno  che  precede  la  data   di
udienza.»; 
    b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni». 
 
          Note all'art. 79: 
 
              - Si riporta l'articolo 174 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 174 (Comunicazioni e notificazioni).  -  1.  Il
          ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
          deve  essere  notificato  all'amministrazione,  o  all'ente
          impositore, che ha adottato l'atto impugnato e alla procura
          regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni  dalla
          comunicazione del  decreto.  Il  ricorrente  deve  altresi'
          depositare nella segreteria della sezione le  relazioni  di
          notificazione entro il decimo giorno che precede la data di
          udienza. 
                2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella
          dell'udienza  di  discussione  intercorre  un  termine  non
          minore di trenta giorni. 
                3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta
          giorni e quello  di  cui  all'articolo  173,  comma  3,  e'
          elevato  a  centoventi  giorni   nel   caso   in   cui   la
          notificazione  prevista  dal  comma  1  debba   effettuarsi
          all'estero. 
                (Omissis).».