Art. 79 Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni 1. All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»; b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
Note all'art. 79: - Si riporta l'articolo 174 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 174 (Comunicazioni e notificazioni). - 1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza. 2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni. 3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a centoventi giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero. (Omissis).».